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Lo Statuto
 

Legge regionale 3 Settembre 1976, N. 50:
Approvazione dello Statuto della Comunità Montana «Alto Vastese» - Zona omogenea «U» Comuni della provincia di Chieti.

Statuto Comunità Montana Alto Vastese Zona «U» - Torrebruna (Ch)
(Approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 27 Maggio 2004)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Costituzione – Denominazione -Sede
1 - In attuazione dell'Art. 4 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dell'art. 28 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 ed ai sensi della Legge Regionale 23 Dicembre 1994, n. 92, tra i Comuni di Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza Sul Trigno, Fraine, Montazzoli, San Giovanni Lipioni, Schiavi d'Abruzzo e Torrebruna è stata costituita la Comunità Montana Zona "U", denominata "ALTO VASTESE".
Essa ha sede in TORREBRUNA - Prov. di Chieti.
2 - I suoi Organi si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell'ente in tutto il territorio.
4 - Ente Locale dotato di autonomia statutaria, da esercitarsi nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della regione e dal presente Statuto.
5 - La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 Gonfalone – Stemma - Sigillo
1 - La Comunità Montana ha un proprio stemma, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti. Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana Alto Vastese" e con lo stemma dell'Ente.
2 - Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, é esibito il gonfalone dell'Ente.
3 - Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana

Art. 3 Finalità – Ruolo – Funzioni della Comunità Montana
La Comunità Montana:
1 - Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale, economico e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'Art.4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985, dalla Legge 3 dicembre 1971, n.1102, dalla Legge 31 Gennaio 1994, n. 97 e dalle successive leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.
2 - Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio a presidio del territorio, gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed il conseguente depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di una economia montana integrata.
3 - Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.
In particolare, la Comunità Montana:
1) programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;
2) gestisce, anche riunita in Consorzio con altre Comunità Montane e con i Comuni, ovvero in rapporto convenzionale, in attuazione dell'Art. 28 del D.L.vo 267/2000, con particolare riguardo ai settori di cui all'Art.11 della legge 31/1/1994, n. 97, l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo ai settori di:
a) costituzione di struttura tecnico-amministrativa di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
b) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
c) organizzazione del trasporto ed, in particolare, del trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
e) promozione ed organizzazione dei servizi sociali e realizzazione di strutture sociali per anziani e per i giovani, allo scopo di favorirne la permanenza nel territorio montano;
f) realizzazione di opere pubbliche di interesse del territorio.
3) Promuove e sostiene, anche con opportuni incentivi finanziari, le attività economiche, produttive, sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive, capaci di valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di un'economia montana integrata.
4) Tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni operanti sul territorio, organizzando, ovvero, partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali.
5) Promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare.
6) Promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:
a) esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;
b) realizzazione e miglioramento del sistema viario interpoderale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;
c) sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia;
d) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente montano;
e) assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.
7) Promuove la costituzione e partecipa a società di capitali, in posizione di maggioranza o di minoranza, a consorzi, aziende speciali, istituzioni e ad altri organismi operanti sul territorio, per la gestione associata di funzioni e di servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni, le attività sociali, nonché lo sviluppo economico e civile della collettività amministrativa.
8) Favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con associazioni senza scopo di lucro.
9) Può affidare di volta in volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni.
10) Sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della Legge 3/12/1971, n. 1102.
11) Ai sensi dell'art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della Legge 27 Ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati.
12) Verifica che le opere previste dall'art. 2, lettera a) della Legge 3/12/1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo.
13) Cerca la promozione, attraverso la consultazione e la informazione, la partecipazione delle popolazioni interessate, degli altri enti, delle forze politiche, sociali, economiche, professionali sindacali, delle associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e di cooperative, operanti sul territorio, al processo di formazione e di attuazione dei piani e programmi di sviluppo.
14) – a) Per lo sviluppo integrato e coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con la Provincia, con altre Comunità Montane e con altri enti pubblici e privati, apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le modalità di cui agli Artt. 28, 30 e 31 del D.L.vo 267/2000.
b) Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, può promuovere accordi di programma ai sensi dell’Art. 34 del D.L.vo 267/2000.
15)- a)Può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni, secondo le norme di cui all’art. 114 del D.L.vo 267/2000.
b) Può costituire consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali, per le finalità di cui all’art. 114 del D.L.vo 267/2000.
c) Può costituire e partecipare a società consortili miste di capitali e ad altri tipi di società previste nel codice civile, in posizione sia maggioritaria che minoritaria.
16) Assicura, anche d'intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie e sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziane, ai disabili e portatori di handicap, alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero, favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra giovani.
17) Promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni, etc., con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, previe le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare l'interscambio di conoscenze e di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive della zona, favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra giovani.
18) Aderisce all'UNCEM - Unione Nazionale Comuni - Comunità - Enti Montani, ed alle altre associazioni autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, con gli Amministratori e con il proprio personale, con oneri a carico del proprio bilancio. Versa le quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni.

TITOLO II COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4 Piano pluriennale di sviluppo socio – economico
Programmi annuali operativi di esecuzione
La Comunità Montana è soggetto di programmazione regionale.
Concorre e partecipa alla concertazione programmatoria tra il livello regionale e quello locale, per l'attuazione degli interventi previsti per le aree interne, e per gli interventi specifici da finanziarsi con il Fondo Speciale per la Montagna di cui alla Legge 31/01/1994, n. 97 e con le provvidenze CEE.
Raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli enti locali, ai fini di un loro organico inserimento nei piani e programmi provinciali, regionali, nazionali e della CEE.
La Comunità Montana predispone ed adotta il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico.
Il Piano è lo strumento di programmazione che la Comunità Montana elabora in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi.
Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dal Decreto Legislativo n. 77 del 25/02/1995, nella parte ancora vigente e dal D.L.vo 267/2000.
Sono strumenti di programmazione:
- il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico
- i Programmi annuali operativi
- i documenti programmatori contabili e finanziari previsti dalla
Legge.
Il Regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il Bilancio di previsione annuale ed il programma annuale operativo e tra il Bilancio Pluriennale ed il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico.
Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione.
Il Piano individua i riferimenti normativi, le risorse finanziarie e gli strumenti idonei alla realizzazione delle opere e degli interventi nell'intero territorio della Comunità Montana.
Al Piano si raccordano, e costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.
Le indicazioni urbanistiche del Piano concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia.
Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha la stessa durata temporale del programma Regionale di Sviluppo ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.R. 95/2000; al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità.
La Giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo.
Il Consiglio Comunitario, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e di informazione.
Il Piano, deliberato dal Consiglio, viene affisso per trenta giorni all'Albo Pretorio della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune montano. Eventuali ricorsi ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.
Il Consiglio, esaminati i ricorsi e le osservazioni ed, eventualmente, rielaborato il Piano, lo trasmette alla Provincia, per l'esame e l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi.
Il Consiglio Provinciale esamina per l'approvazione lo strumento programmatorio entro 60 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato.
Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 30 giorni; la definitiva approvazione del piano è adottata dal Consiglio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti Comunitari. La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 5 Regolamenti
La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto. In particolare procede all'adozione dei regolamenti disciplinanti:
1) Lavori delle sedute consiliari;
2) Servizi e personale dell’Ente;
3) Diritti di partecipazione dei cittadini agli atti amministrativi;

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 Rapporti di cooperazione
Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe e con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con organismi ed associazioni di volontariato e senza fini di lucro e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi della CEE.

Art. 7  Difensore Civico
La Comunità Montana può istituire il Difensore Civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento della propria azione amministrativa; di quella dei singoli Comuni membri, se espressamente delegata dagli stessi.
La carica è elettiva ed è riservata alla competenza del Consiglio della Comunità, che vi provvede a seguito di pubblico avviso. Apposito Regolamento disciplina il suo funzionamento, le competenze, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, la durata, la cessazione ed il compenso.

Art. 8 Consultazione - Informazione
La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla propria attività, la consultazione dei Comuni membri, degli altri soggetti e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi e per una più efficace azione programmatoria;
Favorisce, anche con incentivi finanziari, la formazione e l’attività di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.
Il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi, il diritto di accesso e di informazione, i rapporti economici con i privati, le forme di consultazione sono disciplinati con appositi Regolamenti.

Art. 9 Albo Pretorio
La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle informazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni degli atti previsti dalla legge e può conferire ad altro dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.

TITOLO IV ORDINAMENTO

Art. 10 Organi
Sono Organi della Comunità Montana:
a) il Consiglio
b) la Giunta Esecutiva
c) il Presidente
La Comunità Montana, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 267/2000 e della L.R. 11/2003 art. 8, ha un Organo rappresentativo Consiglio, un Organo esecutivo – Giunta ed un Presidente.

Art. 11 Il Consiglio
1. L'organo rappresentativo della Comunità è costituito esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2003.
2. In mancanza, il difensore civico regionale, ove costituito, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 267/2000.
3. A ciascun Comune è attribuito, in seno all'organo consiliare, un numero di rappresentanti pari a tre, eletti a scrutinio palese, con il sistema del voto limitato ad uno e con votazioni separate tra il gruppo di maggioranza e minoranza, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, è ad esse riservato un seggio; tale riserva non opera nel caso in cui la minoranza non sia costituita.
4. Risulta eletto chi, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, consegue il maggior numero di voti.
5. In caso di parità di voti conseguiti è proclamato eletto il consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale nelle elezioni comunali e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; inoltre a parità di voti, nel caso di una sola minoranza, laddove uno dei Consiglieri è il candidato Sindaco del Comune, risulta eletto quest’ultimo. Lo stesso criterio è adottato per l’elezione del rappresentante della maggioranza.
6. Le deliberazioni di elezione dei rappresentanti dei Comuni sono immediatamente esecutive.
7. In caso di morte, dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un componente del consiglio comunitario, il Comune interessato provvede, entro venti giorni, alla surroga del rappresentante da sostituire, con le stesse modalità previste per l'elezione dei consiglieri comunitari.
8. Le dimissioni vanno indirizzate contestualmente all'organo rappresentativo comunitario ed al consiglio comunale di provenienza; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. La surroga dei consiglieri dimissionari deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissione stesse.
9. I componenti dell'organo rappresentativo restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
10. In caso di gestione commissariale, i consiglieri appartenenti al disciolto Consiglio comunale permangono in carica fino alla nomina dei successori; ove lo scioglimento consegua a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, i consiglieri cessati decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno all'organo comunitario.
11. In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla
Comunità provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei
propri rappresentanti.
12. Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, l'organo rappresentativo comunitario
provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione. A tal fine le deliberazioni dovranno essere trasmesse nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 9 comma 12 della L.R. n. 11/2003. I Consigli conservano le cariche ricoperte in seno alla Comunità ove, a seguito di tornata elettorale non ordinaria dei rispettivi Comuni di appartenenza continuino a rappresentare il proprio Comune.
13. I casi di ineleggibilità e/o incompatibilità sono quelli contemplati dal D.L.vo 267/2000 per
i consiglieri degli altri enti locali.

Art. 12 Durata del Consiglio e permanenza
in carica dei Consiglieri
Il Consiglio della Comunità Montana dura in carica sino all’insediamento di quello successivo, conseguente al rinnovo dei Consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria.
Continuano a far parte del rinnovato Consiglio i rappresentanti di quei Comuni che non siano stati interessati dalla consultazione ordinaria.
A ciascuna tornata elettorale ordinaria il Consiglio comunitario provvede, nei termini e con
le modalità stabiliti dalla L.R. 05/08/2003 n° 11, alla convalida degli eletti nelle persone dei Consiglieri nominati dai Consigli Comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il Consiglio Comunitario.
Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla elezione degli Organi secondo le modalità di cui al successivo Art. 15.
In caso di decadenza, di morte, di dimissioni e di cessazione dall'ufficio per altre cause, di un componente del Consiglio della Comunità, il Comune interessato provvede alla surroga nei termini e secondo le modalità di cui ai successivi commi.
I nuovi eletti restano in carica sino alla durata in carica del Consiglio Comunale di appartenenza.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Comunità Montana o la mancata accettazione della nomina, la decadenza o qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di Consigliere, sono comunicate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale di provenienza ed alla Comunità Montana.
In caso di mancata accettazione della nomina, dichiarata nel corso della seduta, il Consiglio Comunale può procedere ad ulteriore votazione nella seduta medesima, per la nomina di un nuovo Consigliere.
Le dimissioni sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, o di cessazione per qualsiasi altra causa.
Entro 5 giorni dall’esecutività dell'atto deliberativo, il Sindaco trasmette il provvedimento di surroga al Consiglio della Comunità Montana, che provvede a sua volta, alla convalida del nuovo Consigliere nella prima seduta utile.
Il Consigliere della Comunità Montana decaduto o dimissionario, resta comunque in carica sino alla elezione del suo successore.
Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione da parte del Presidente dell'ente, da comunicarsi all'interessato, con Raccomandata A.R., almeno 10 giorni prima della convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso, utile al loro mandato. Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla Legge.
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 13 Competenze del Consiglio
Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Comunità Montana. Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
b) Elezione del Presidente del Consiglio, ove esiste;
c) Statuto dell'Ente, Regolamenti degli uffici, dei servizi e di altre attività statutarie;
d) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali pluriennali e relative variazioni, rendiconti e conti consuntivi, piani pluriennali di sviluppo socio-economico, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
e) Piante organiche e relative variazioni;
f) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
g) Assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione di pubblici servizi. Partecipazione a società miste di capitali, tra pubblico e privato con acquisizioni di quote di partecipazione anche minoritarie;
h) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
i) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
l) Assunzione di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;
m) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
n) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
o) Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
p) Convenzioni tra le Comunità Montane ed altre Comunità, Regioni, Provincie, Comuni ed altri enti ed enti pubblici e privati; costituzione e modificazione di forme associative, per la gestione associata di attività e servizi;
q) Istituzione di Commissioni Consiliari permanenti;
r) Elezione del revisore dei conti e determinazione del compenso;
s) Elezione del Difensore civico e determinazione del compenso;
t) Attribuzione ed adeguamento dell’indennità di carica agli Amministratori e di presenza ai Consiglieri ed ai membri delle Commissioni;
u) Deliberazione dell'eventuale esercizio provvisorio;
v) Ogni altro atto attribuito dalle leggi alla competenza consiliare.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14 La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da un numero di 4 Assessori così come previsto dall’art. 11 della Legge Regionale n. 11/2003, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

Art. 15 Elezione degli Organi esecutivi
Il Consiglio della Comunità Montana elegge il Presidente e la Giunta Esecutiva con un’unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 11/2003.
L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità. La prima seduta deve essere disposta entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di tutti i Comuni interessati, dei nominativi dei nuovi eletti nel Consiglio della Comunità Montana, conseguente alla tornata elettorale ordinaria di rinnovo dei Consigli Comunali; ovvero, entro 10 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza del Presidente o della Giunta o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. Nel caso in tale seduta non si proceda, ovvero non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e, comunque, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
A conclusione del dibattito sui documenti programmatici, gli stessi sono posti a votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Segreteria dell'Ente; raggiunta la maggioranza richiesta su un documento, non si procede all'esame degli altri documenti. Essi devono essere depositati, presso la Segreteria dell'Ente, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta del Consiglio.
Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le modalità fissate dall'art. 141 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
In caso di dimissioni, scadenza del mandato o decadenza del Presidente o di oltre la metà dei suoi componenti, per qualsiasi caso, decade l'intera Giunta.
Il nuovo Presidente e la nuova Giunta sono eletti con le procedure e nei termini previsti nel presente articolo.
La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva è disposta dal Presidente uscente, qualora non risulti istituita la carica di Presidente del Consiglio, con le modalità e nei termini fissati nel presente articolo.
Sino all'elezione dell'esecutivo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, l’autorità titolare del controllo sugli organi, il Difensore Civico Regionale, ai sensi dell’art. 136 del D.L.vo 267/2000.
La surroga di uno o più componenti la Giunta esecutiva, deve avvenire nella prima seduta del Consiglio comunitario successivo alla vacanza, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Le dimissioni sono irrevocabili; non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione.
Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all’elezione del successore.
Il Presidente e la Giunta Esecutiva, in caso di dimissioni, di scadenza del mandato o decadenza, restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino all’insediamento del Commissario.
Le deliberazioni di elezione del Presidente e dell’Organo esecutivo sono immediatamente esecutive.

Art. 16 Attribuzioni della Giunta esecutiva
La Giunta Esecutiva, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale o dei Dirigenti.
Essa riferisce annualmente sulla propria attività al Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.
Può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni con i poteri del Consiglio, relativamente alle variazioni di Bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio entro i 60 giorni successivi, pena la decadenza, entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno in corso, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 175 del D.L.vo 267/2000. In caso di mancato esame della deliberazione da parte del Consiglio entro i 60 giorni, è fatta salva la possibilità per la Giunta Esecutiva di reiterare gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodotti dagli stessi, fino alle definitive determinazioni del Consiglio su di essi, ovvero fino alla eventuale decisione di mancata ratifica.
Predispone lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema del bilancio pluriennale, e la relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo dell’anno precedente.
Delibera la misura del contributo finanziario annuale a carico dei Comuni membri. In caso di mancato pronunciamento, si intende confermata la misura in vigore.
Ha competenza su acquisti, alienazioni, locazioni immobiliari, locazioni finanziarie, permute, transazioni, liti attive e passive, rinunce, di valore fino a €. 26.000,00
Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione della Comunità Montana, raggruppati per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti dei loro assessorati.
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati, ove non risultino attribuiti alla responsabilità dei dirigenti.
La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. E' vietata l'acquisizione non autorizzata dei processi verbali della Giunta.
Le delibere della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

Art. 17 Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
La carica di Presidente è cumulabile con quella di Sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità Montana.
Convoca e presiede il Consiglio, qualora non esista la carica di Presidente del Consiglio, e la Giunta Esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 11/2003.
Egli è tenuto a riunire il Consiglio (tale compito spetta al Presidente del Consiglio, se istituito), in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei componenti del Consiglio, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 11/2003.
Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Coordina l’attività degli Assessori al fine di assicurare unità di indirizzo politico-amministrativo.
Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri nei casi e nelle forme previste dalla Legge.

Art. 18 Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Giunta Esecutiva nei casi di sua assenza e di impedimento, nonché nei casi di sospensione dall'esercizio della funzione determinata per legge.

Art. 19 Il Presidente del Consiglio
Può essere istituita la carica di Presidente del Consiglio.
Egli è eletto dal Consiglio a maggioranza qualificata dei 2/3 terzi dei Consiglieri assegnati e dura in carica per la stessa durata del Consiglio.
Convoca e presiede le sedute del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento, il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente.
Egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

Art. 20 Indennità di funzione
Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti della Giunta compete l’indennità di funzione (già indennità di carica), nonché il rimborso delle spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella disposta, per Legge, per il Sindaco del Comune con popolazione montana più grande dell’Ente, per il Presidente mentre al Vice Presidente ed agli Assessori competono rispettivamente il 50% ed il 45% dell’indennità spettante allo stesso.
Al Presidente del Consiglio compete l’indennità di funzione in misura pari a quella fissata per l'assessore; non è soggetta a raddoppio. Ai componenti del Consiglio ed ai membri delle Commissioni consiliari permanenti e non compete un’indennità di presenza, oltre al rimborso di spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella stabilita per Legge per i Consiglieri.
Le modifiche ed integrazioni disposte dalla Legge sullo status giuridico-economico degli Amministratori e dei Consiglieri dei Comuni di pari popolazione, si applicano agli Amministratori ed ai Consiglieri della Comunità Montana.

Art. 21 Sfiducia costruttiva
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-programmatiche, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta.
La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 22 Commissioni Consiliari permanenti
Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di Commissioni Consiliari permanenti e non, costituite nel suo seno,
Ciascuna Commissione consiliare è formata da un numero di componenti pari a 5 di cui 2 designati dalle minoranze.
Il Regolamento ne disciplina le funzioni, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
Inoltre possono essere costituite Commissioni speciali per la trattazione di argomenti specifici.

Art. 23 Gruppi Consiliari
In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.
Entro 10 giorni dalla convalida, ogni Consigliere deve comunicare alla Segreteria dell'ente l'adesione ad un Gruppo Consiliare.
I Consiglieri che non vi provvedono, si intendono assegnati al Gruppo misto e il relativo capogruppo sarà dagli stessi designato.
I Gruppi Consiliari, entro 10 giorni dalla convalida, devono esprimere i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalle leggi e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta alla Segreteria dell'ente. In mancanza, è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età, anche ai fini degli adempimenti di legge.
I Gruppi Consiliari sono validamente costituiti con un numero minimo di tre Consiglieri od in alternativa con un solo consigliere, appartenente ad un gruppo politico presente nel Parlamento Nazionale e/o Europeo , regolarmente autorizzato dalla segreteria politica provinciale.

Art. 24 Conferenza dei Capigruppo
E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, con la partecipazione del Presidente della Comunità Montana o suo delegato.
La Conferenza viene consultata per l'organizzazione dei lavori consiliari.

Art. 25 Conferenza dei Sindaci
Al fine di realizzare momenti di coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali alle attività della Comunità Montana, è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci o loro delegati di ciascun Comune membro della Comunità. Essa è presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedano.

Art. 26 Riunioni di Consiglio
Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

Art. 27 Sedute straordinarie
Il Consiglio della Comunità Montana può riunirsi in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, per iniziativa del Presidente o per richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
In quest'ultimo caso la riunione di Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione al Presidente della richiesta dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, istruiti per essere eventualmente tradotti in deliberazione.

Art. 28 Convocazione del Consiglio della Comunità Montana
La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente dell'Ente, e se istituito dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare da inviarsi con raccomandata almeno cinque giorni prima della data della seduta.
In caso d'urgenza, tramite telegramma, il termine è ridotto a 24 ore.
L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio della Comunità Montana, sotto la responsabilità del Segretario Generale, è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 29 Adunanze di prima e seconda convocazione
Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana; alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un terzo dei Consiglieri.
Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente non valida per mancanza di numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati per la prima convocazione. Può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione. Ogni argomento non trattato in prima convocazione per mancanza di numero legale, è considerato di seconda convocazione.
Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.
La seduta è dichiarata deserta se trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione non sia stato raggiunto il numero dei presenti come indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 30 Nuove proposte di deliberazione
I Consiglieri non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

Art. 31 Deposito delle proposte di deliberazione
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non sono stati depositati almeno ventiquattro ore prima presso la Segreteria Generale.

Art. 32 Sedute pubbliche e segrete
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito. La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Art. 33 Deliberazioni
I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano od a mezzo di sistemi elettronici.
Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze diverse stabilite dalla legge.
Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei Consiglieri presenti alla votazione e votanti sui singoli oggetti, con l'indicazione dei nomi di quelli astenuti.
Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri, resa obbligatoria in caso di scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
Le deliberazioni del Consiglio, comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove non facciano espressa menzione della revoca o della modificazione.

Art. 34 Astensioni
Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli organismi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro
congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrante od appalti di opere nell'interesse degli organismi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 35 Processi verbali delle deliberazioni
I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario dell'ente e devono indicare sinteticamente i punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, il sistema di votazione.
I processi verbali sono firmati dal Presidente della seduta, ovvero dal Presidente del Consiglio, se nominato, e dal Segretario Generale.
Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 36 Controllo sugli atti
Per quanto riguarda il controllo sugli atti e sugli organi della Comunità Montana si applicano le norme previste per i Comuni e le Province dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 Art. 124.
Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio, nella Sede dell’Ente, per 15 giorni consecutivi.
Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
In caso di scioglimento del Consiglio Comunitario, i Comuni ricompresi nella Comunità Montana provvedono, entro 20 giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei propri rappresentanti.
Qualora i Comuni non provvedano entro il suddetto termine, si applicano le disposizioni del potere sostitutivo di cui all'art. 136 del D. L.vo 02.08.2000 n. 267.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 37 Organizzazione degli uffici e del personale
L'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Comunità Montana si attua in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione nonché secondo principi di professionalità e di responsabilità della dirigenza. La Comunità Montana riconosce determinante, per il razionale proseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti, promuovendone e favorendo forme di qualificazione e specializzazione, nei limiti delle risorse previste a tali fini in Bilancio.
Lo svolgimento dell’attività amministrativa è informato al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa attribuiti ai dirigenti.
La Comunità Montana provvede con appositi regolamenti a disciplinare:
a) la specifica organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) la dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;
c) la responsabilità gestionale dei dirigenti per l'attuazione degli obiettivi proposti dagli organi dell'ente nonché le modalità dell’attività di coordinamento tra il Segretario Generale della Comunità Montana e i dirigenti;
d) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

Arte. 38 Commissione di disciplina
E' istituita la Commissione di disciplina, composta dal Presidente o suo delegato, che la presiede, dal Segretario Generale e da un dipendente di ruolo eletto all'inizio di ogni anno dal personale della Comunità Montana.

Art. 39 Stato giuridico e trattamento economico del personale
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Comunità Montana è disciplinato in base ad accordi collettivi nazionali e dal Regolamento dell'ente.
Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali del personale.
Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato e da contratti nazionali di categoria.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti, interni o esterni all'ente, dotati di qualificata competenza in relazione alle prove concorsuali e presiedute dal Dirigente dei rispettivi settori, ed, in mancanza, dal Segretario Generale.
Il Presidente può autorizzare i dipendenti dell'ente allo svolgimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di comandi o scavalchi, presso la Regione, altri Enti locali ed organismi pubblici, su richiesta degli stessi, secondo le modalità fissate da apposito Regolamento.

Art. 40 Estensione di disciplina
Le norme del presente Statuto relative agli Uffici ed al personale della Comunità Montana si applicano anche agli Uffici ed al personale degli enti dipendenti e dei Consorzi, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Art. 41 Segretario Generale
La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare. IL suo stato giuridico-economico è disciplinato dai contratti nazionali e da Regolamento.

Art. 42 Funzioni
Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Comunità Montana, da cui dipende funzionalmente, svolge i seguenti compiti:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività;
b) promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti, ove esistono, ovvero dei funzionari e titolari degli uffici;
c) indirizza, d'intesa con il Presidente, ai dirigenti o ai funzionari le direttive per assicurare l’imparzialità, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa;
d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
e) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
f) esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità, su ogni proposta di deliberazione da
sottoporre alla Giunta ed al Consiglio;
g) provvede ai relativi atti esecutivi;
h) è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, unitamente ai dirigenti o funzionari preposti;
i) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
l) può rogare atti e contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione della Comunità Montana;
m) presiede le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale dirigente dell'ente e, del restante personale, se non esiste il rispettivo dirigente;
n) esercita i poteri disciplinari nel rispetto delle norme regolamentari;
o) firma gli atti in attuazione dei provvedimenti deliberativi;
p) adotta gli atti attribuiti dalla legge e dai regolamenti alla sua competenza;
q) adotta i provvedimenti di mobilità interna nell'ambito dei regolamenti e degli accordi in materia;
r) adotta atti e provvedimenti a rilevanza esterna, non riservati agli organi dell'ente ed agli altri dirigenti.
s) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti;
t) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, può essere sostituito, nell'ambito dell'organico dell'ente, su determinazione del Presidente, da dipendente, in possesso dei medesimi requisiti previsti per la nomina a Segretario Generale di Comunità Montana.

Art. 43 Dirigenza
La dirigenza della Comunità Montana è composta dal Segretario Generale e, dai dirigenti di uffici e servizi, se esistono nell'organico dell'Ente.

Art. 44 Dirigenti
(Da prevedersi secondo le dimensioni di ciascun ente)
Le attribuzioni dei dirigenti concernono la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi della Comunità Montana, cui spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
Spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi e di aree funzionali; i compiti che la legge e lo Statuto non riservino espressamente alla Giunta ed al Presidente:
l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, secondo le competenze dei rispettivi settori; la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; la stipulazione dei contratti.
I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dell’imparzialità amministrativa.

Art. 45 Direzione di aree funzionali
Gli incarichi di direzione di aree funzionali, da individuare con apposita deliberazione consiliare, possono essere conferiti a tempo determinato dalla Giunta ai dirigenti appartenenti alla massima qualifica dirigenziale. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.
L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.


Art. 46 Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 47 Incarichi mediante comando, scavalco o contratto
a tempo determinato
La copertura, anche temporanea, per assenza prolungata, dimissioni o trasferimento, dei posti di responsabile e dei dipendenti dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, in attesa di espletamento del concorso, può avvenire per comando o scavalco da altri enti del comparto, ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti e le retribuzioni richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO VI SERVIZI

Art. 48 Servizi pubblici Comunitari
La Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità territoriale.
La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici di competenza in una delle seguenti forme, in attuazione dell'art. 3 del presente Statuto:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzioni;
e) a mezzo di società di capitali o cooperative;
f) a mezzo di consorzi;
g) a mezzo di convenzioni.

Art. 49 Contratti
La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita deliberazione. La relativa disciplina è riservata ad apposito Regolamento.

TITOLO VII CONTABILITA' E FINANZA

Art. 50 Ordinamento finanziario e contabile
L'ordinamento finanziario e l'ordinamento contabile della Comunità Montana sono riservati alle leggi dello Stato, della Regione ed al Regolamento di contabilità.

Arte. 51 Revisione contabile
Il Consiglio della Comunità Montana elegge un revisore contabile a cui è riservata l’attività di revisione economico – finanziaria, scelto ai sensi dell’art. 234 comma 2 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Il Consiglio, con il Regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali della legge e del presente Statuto.
L'incarico viene disciplinato da apposito atto di convenzione, in cui viene fissato anche il compenso.
L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 52 Tesoreria
La Comunità Montana ha un tesoriere ed il relativo servizio deve essere affidato ai sensi degli artt. 208 comma a) e b) e 210 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Art. 53 Azione di responsabilità
L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto in conformità alle statuizioni di legge. La responsabilità degli amministratori e del personale
della Comunità Montana è personale e non si estende agli eredi.

Art. 54 Spese legali
La Comunità Montana, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo amministratore, del Segretario Generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in conformità alle direttive emanate dagli organi competenti, assume a suo carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento. Il patrocinatore legale incaricato dell'assistenza in giudizio dovrà essere di comune gradimento.
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripetere dall'amministratore o dipendenti tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Deliberazione sullo Statuto
Lo Statuto e la sua eventuale revisione sono deliberati con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 56 Approvazione
Lo Statuto approvato dal Consiglio viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed affisso all’Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni membri ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2003.

Art. 57 Entrata in vigore
Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio della Comunità Montana, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. 11/2003. Da tale momento cessa l'applicazione dello Statuto vigente.

Art. 58 Revisione dello Statuto
Nessuna revisione dello Statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica.
Le proposte di revisione respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno.
La revisione dello Statuto è ammessa al di fuori di alcun termine per effettive esigenze di adeguamento a sopravvenute leggi statali e regionali.
Le disposizioni di legge modificative o integrative delle norme del presente Statuto, sono immediatamente applicabili ed efficaci, nelle more della loro introduzione nello Statuto, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

Art. 59 Rinvio
Sino a quando non entreranno in vigore il presente Statuto ed i regolamenti previsti, continueranno ad applicarsi le norme statutarie e regolamentari vigenti, in quanto compatibili.
Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei suoi regolamenti si applicano le vigenti norme statali, regionali, nonché le altre disposizioni in vigore per i Comuni e le Province, in quanto compatibili alla Comunità Montana.

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