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Lo Statuto
Legge regionale 3 Settembre 1976, N. 50:
Approvazione dello Statuto della Comunità Montana «Alto
Vastese» - Zona omogenea «U» Comuni della provincia di
Chieti.
Statuto Comunità Montana Alto Vastese Zona «U»
- Torrebruna (Ch)
(Approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 27
Maggio 2004)
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Costituzione – Denominazione -Sede
1 - In attuazione dell'Art. 4 della Legge 3 dicembre
1971, n. 1102, dell'art. 28 della Legge 8 Giugno 1990,
n. 142 ed ai sensi della Legge Regionale 23 Dicembre
1994, n. 92, tra i Comuni di Carunchio, Castelguidone,
Castiglione Messer Marino, Celenza Sul Trigno, Fraine,
Montazzoli, San Giovanni Lipioni, Schiavi d'Abruzzo e
Torrebruna è stata costituita la Comunità Montana Zona
"U", denominata "ALTO VASTESE".
Essa ha sede in TORREBRUNA - Prov. di Chieti.
2 - I suoi Organi si riuniscono nella sede, ma possono
essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo
di assicurare la presenza dell'ente in tutto il
territorio.
4 - Ente Locale dotato di autonomia statutaria, da
esercitarsi nell’ambito dei principi fissati dalla
Costituzione, dalle leggi dello Stato, della regione e
dal presente Statuto.
5 - La Comunità Montana ha autonomia finanziaria,
nell'ambito delle leggi e del coordinamento della
finanza pubblica.
Art. 2 Gonfalone – Stemma - Sigillo
1 - La Comunità Montana ha un proprio stemma, un proprio
gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in
conformità alle disposizioni vigenti. Negli atti e nel
sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana
Alto Vastese" e con lo stemma dell'Ente.
2 - Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre
manifestazioni pubbliche, é esibito il gonfalone
dell'Ente.
3 - Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del
gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in
uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio
della Comunità Montana
Art. 3 Finalità – Ruolo – Funzioni della Comunità
Montana
La Comunità Montana:
1 - Cura unitariamente gli interessi della collettività
locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale,
civile, culturale, economico e produttivo del proprio
territorio, garantendo servizi volti a favorire una
migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza
sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i
Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati,
ispirandosi ai principi stabiliti dall'Art.4 della Carta
Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il
15 Ottobre 1985, dalla Legge 3 dicembre 1971, n.1102,
dalla Legge 31 Gennaio 1994, n. 97 e dalle successive
leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente
Statuto.
2 - Promuove e predispone in favore delle popolazioni
residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio
a presidio del territorio, gli strumenti idonei a
compensare le condizioni di disagio dell'ambiente
montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento
del territorio ed il conseguente depauperamento dei
nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi
civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa
attuale e potenziale della zona, nel quadro di una
economia montana integrata.
3 - Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti
dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa
delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da
altri soggetti operanti sul territorio.
In particolare, la Comunità Montana:
1) programma e gestisce gli interventi speciali per la
montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea,
dallo Stato e dalla Regione;
2) gestisce, anche riunita in Consorzio con altre
Comunità Montane e con i Comuni, ovvero in rapporto
convenzionale, in attuazione dell'Art. 28 del D.L.vo
267/2000, con particolare riguardo ai settori di cui
all'Art.11 della legge 31/1/1994, n. 97, l'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali, con
particolare riguardo ai settori di:
a) costituzione di struttura tecnico-amministrativa di
supporto alle attività istituzionali dei Comuni con
particolare riferimento ai compiti di assistenza al
territorio;
b) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
c) organizzazione del trasporto ed, in particolare, del
trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
e) promozione ed organizzazione dei servizi sociali e
realizzazione di strutture sociali per anziani e per i
giovani, allo scopo di favorirne la permanenza nel
territorio montano;
f) realizzazione di opere pubbliche di interesse del
territorio.
3) Promuove e sostiene, anche con opportuni incentivi
finanziari, le attività economiche, produttive, sociali,
culturali, ricreative, turistiche e sportive, capaci di
valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale
della zona, nel quadro di un'economia montana integrata.
4) Tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le
tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed
associazioni operanti sul territorio, organizzando,
ovvero, partecipando a mostre, fiere, mercati ed
incontri promozionali.
5) Promuove politiche attive per il lavoro mediante la
realizzazione di servizi di informazione, di
orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento
dell'occupazione in generale ed all'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro, in particolare.
6) Promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e
private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al
riequilibrio del proprio territorio, attraverso
interventi di:
a) esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;
b) realizzazione e miglioramento del sistema viario
interpoderale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei
servizi civili;
c) sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo,
forestazione protettiva e produttiva, gestione del
demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed
alla zootecnia;
d) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente montano;
e) assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e
privati per attivazione ed utilizzo delle risorse
regionali, nazionali e comunitarie.
7) Promuove la costituzione e partecipa a società di
capitali, in posizione di maggioranza o di minoranza, a
consorzi, aziende speciali, istituzioni e ad altri
organismi operanti sul territorio, per la gestione
associata di funzioni e di servizi che abbiano per
oggetto la produzione di beni, le attività sociali,
nonché lo sviluppo economico e civile della collettività
amministrativa.
8) Favorisce la costituzione di cooperative nei settori
ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove
forme di collaborazione con associazioni senza scopo di
lucro.
9) Può affidare di volta in volta, ad altri enti
operanti sul territorio, ed in possesso di capacità e
valida struttura organizzativa, l'esecuzione di
determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche
funzioni.
10) Sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone
fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8
della Legge 3/12/1971, n. 1102.
11) Ai sensi dell'art. 9 della citata legge, può
acquistare o prendere in affitto e gestire terreni
compresi nei territori montani, per destinarli alla
formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali
e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al
primo comma dell'art. 29 della Legge 27 Ottobre 1966, n.
910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per
la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli
scopi precisati.
12) Verifica che le opere previste dall'art. 2, lettera
a) della Legge 3/12/1971, n. 1102, di spettanza di enti
operanti nel territorio della Comunità Montana, non
siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo.
13) Cerca la promozione, attraverso la consultazione e
la informazione, la partecipazione delle popolazioni
interessate, degli altri enti, delle forze politiche,
sociali, economiche, professionali sindacali, delle
associazioni culturali, ricreative, sportive, di
volontariato e di cooperative, operanti sul territorio,
al processo di formazione e di attuazione dei piani e
programmi di sviluppo.
14) – a) Per lo sviluppo integrato e coordinato di
funzioni e servizi determinati, può stipulare con le
Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la
Regione, con la Provincia, con altre Comunità Montane e
con altri enti pubblici e privati, apposite convenzioni
e costituire consorzi, secondo le modalità di cui agli
Artt. 28, 30 e 31 del D.L.vo 267/2000.
b) Per la definizione e l'attuazione di opere in forma
coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune, può
promuovere accordi di programma ai sensi dell’Art. 34
del D.L.vo 267/2000.
15)- a)Può costituire, per l'esercizio di servizi e per
lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed
istituzioni, secondo le norme di cui all’art. 114 del
D.L.vo 267/2000.
b) Può costituire consorzi e stipulare convenzioni anche
con Comuni non compresi nel proprio territorio e con
altri enti locali, per le finalità di cui all’art. 114
del D.L.vo 267/2000.
c) Può costituire e partecipare a società consortili
miste di capitali e ad altri tipi di società previste
nel codice civile, in posizione sia maggioritaria che
minoritaria.
16) Assicura, anche d'intesa con gli enti locali, con le
istituzioni ed associazioni sanitarie e sociali, servizi
di assistenza alle persone indigenti, anziane, ai
disabili e portatori di handicap, alle categorie più
deboli, con interventi diretti, ovvero, favorendo e
sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e
la crescita di istituzioni, di associazioni di
volontariato e di cooperative tra giovani.
17) Promuove forme di collaborazione attraverso scambi
culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni, etc.,
con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e,
previe le superiori autorizzazioni, con realtà
istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare
l'interscambio di conoscenze e di esperienze lavorative
e professionali, di sostenere e potenziare le attività
commerciali, economiche e produttive della zona,
favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti
locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e
culturali soprattutto tra giovani.
18) Aderisce all'UNCEM - Unione Nazionale Comuni -
Comunità - Enti Montani, ed alle altre associazioni
autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività
statutarie, in sede nazionale e regionale, con gli
Amministratori e con il proprio personale, con oneri a
carico del proprio bilancio. Versa le quote associative
con le modalità stabilite dalle Associazioni.
TITOLO II COMPITI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 4 Piano pluriennale di sviluppo socio –
economico
Programmi annuali operativi di esecuzione
La Comunità Montana è soggetto di programmazione
regionale.
Concorre e partecipa alla concertazione programmatoria
tra il livello regionale e quello locale, per
l'attuazione degli interventi previsti per le aree
interne, e per gli interventi specifici da finanziarsi
con il Fondo Speciale per la Montagna di cui alla Legge
31/01/1994, n. 97 e con le provvidenze CEE.
Raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli enti
locali, ai fini di un loro organico inserimento nei
piani e programmi provinciali, regionali, nazionali e
della CEE.
La Comunità Montana predispone ed adotta il Piano
Pluriennale di sviluppo socio-economico.
Il Piano è lo strumento di programmazione che la
Comunità Montana elabora in armonia con i piani ed i
programmi regionali e provinciali. Esso viene realizzato
mediante programmi annuali operativi.
Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di
programmazione previsti dal Decreto Legislativo n. 77
del 25/02/1995, nella parte ancora vigente e dal D.L.vo
267/2000.
Sono strumenti di programmazione:
- il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico
- i Programmi annuali operativi
- i documenti programmatori contabili e finanziari
previsti dalla
Legge.
Il Regolamento di contabilità prevede gli opportuni
raccordi tra il Bilancio di previsione annuale ed il
programma annuale operativo e tra il Bilancio
Pluriennale ed il Piano Pluriennale di sviluppo
socio-economico.
Il programma annuale operativo integra la relazione
previsionale e programmatica allegata al bilancio di
previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo
delle risorse disponibili per la sua attuazione.
Il Piano individua i riferimenti normativi, le risorse
finanziarie e gli strumenti idonei alla realizzazione
delle opere e degli interventi nell'intero territorio
della Comunità Montana.
Al Piano si raccordano, e costituiscono variante dello
stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti
dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla
competenza della Comunità Montana nel periodo di
riferimento.
Le indicazioni urbanistiche del Piano concorrono alla
formazione del piano territoriale di coordinamento della
Provincia.
Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha la
stessa durata temporale del programma Regionale di
Sviluppo ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.R.
95/2000; al piano possono essere apportate variazioni ed
aggiornamenti nel corso della sua validità.
La Giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo
valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici
comunali, del piano territoriale provinciale e del
programma regionale di sviluppo.
Il Consiglio Comunitario, prima di adottare il piano,
decide tutte le iniziative volte ad attuare la
partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti
operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed
economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e
di informazione.
Il Piano, deliberato dal Consiglio, viene affisso per
trenta giorni all'Albo Pretorio della Comunità Montana e
di quello di ciascun Comune montano. Eventuali ricorsi
ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità
Montana entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.
Il Consiglio, esaminati i ricorsi e le osservazioni ed,
eventualmente, rielaborato il Piano, lo trasmette alla
Provincia, per l'esame e l'approvazione, unitamente a
tutti gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi.
Il Consiglio Provinciale esamina per l'approvazione lo
strumento programmatorio entro 60 giorni dal suo
ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende
approvato.
Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità
Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di
adeguamento entro e non oltre 30 giorni; la definitiva
approvazione del piano è adottata dal Consiglio
provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti
Comunitari. La procedura di cui ai precedenti commi si
applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del
piano.
Art. 5 Regolamenti
La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie
previste dalla legge e dal presente Statuto. In
particolare procede all'adozione dei regolamenti
disciplinanti:
1) Lavori delle sedute consiliari;
2) Servizi e personale dell’Ente;
3) Diritti di partecipazione dei cittadini agli atti
amministrativi;
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 6 Rapporti di cooperazione
Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana
favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni
membri, con le Comunità Montane limitrofe e con gli
altri enti pubblici e privati operanti sul proprio
territorio, con organismi ed associazioni di
volontariato e senza fini di lucro e, nei limiti
consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati
di Paesi della CEE.
Art. 7 Difensore Civico
La Comunità Montana può istituire il Difensore Civico,
quale garante dell’imparzialità e del buon andamento
della propria azione amministrativa; di quella dei
singoli Comuni membri, se espressamente delegata dagli
stessi.
La carica è elettiva ed è riservata alla competenza del
Consiglio della Comunità, che vi provvede a seguito di
pubblico avviso. Apposito Regolamento disciplina il suo
funzionamento, le competenze, i casi di ineleggibilità,
di incompatibilità, la durata, la cessazione ed il
compenso.
Art. 8 Consultazione - Informazione
La Comunità Montana valorizza ogni libera forma
associativa e promuove la partecipazione dei cittadini
singoli o associati alla propria attività, la
consultazione dei Comuni membri, degli altri soggetti e
delle componenti economiche e sociali presenti sul
territorio per una migliore individuazione degli
obiettivi e per una più efficace azione programmatoria;
Favorisce, anche con incentivi finanziari, la formazione
e l’attività di organizzazioni di volontariato, di
associazioni che perseguono, senza fini di lucro,
finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di
promozione sociale e civile, di salvaguardia e
valorizzazione dell'ambiente.
Il diritto di partecipazione ai procedimenti
amministrativi, il diritto di accesso e di informazione,
i rapporti economici con i privati, le forme di
consultazione sono disciplinati con appositi
Regolamenti.
Art. 9 Albo Pretorio
La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la
propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni,
degli atti e delle informazioni che devono essere
portati a conoscenza del pubblico.
Il Segretario Generale è responsabile delle
pubblicazioni degli atti previsti dalla legge e può
conferire ad altro dipendente il compito di
certificazione delle pubblicazioni.
TITOLO IV ORDINAMENTO
Art. 10 Organi
Sono Organi della Comunità Montana:
a) il Consiglio
b) la Giunta Esecutiva
c) il Presidente
La Comunità Montana, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo
267/2000 e della L.R. 11/2003 art. 8, ha un Organo
rappresentativo Consiglio, un Organo esecutivo – Giunta
ed un Presidente.
Art. 11 Il Consiglio
1. L'organo rappresentativo della Comunità è costituito
esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei
Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che
deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al
loro insediamento e, comunque, non oltre il
quarantacinquesimo giorno dallo stesso, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 11/2003.
2. In mancanza, il difensore civico regionale, ove
costituito, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi
dell'art.136 del D.Lgs. 267/2000.
3. A ciascun Comune è attribuito, in seno all'organo
consiliare, un numero di rappresentanti pari a tre,
eletti a scrutinio palese, con il sistema del voto
limitato ad uno e con votazioni separate tra il gruppo
di maggioranza e minoranza, al fine di garantire la
rappresentanza delle minoranze, è ad esse riservato un
seggio; tale riserva non opera nel caso in cui la
minoranza non sia costituita.
4. Risulta eletto chi, in rappresentanza della
maggioranza e della minoranza, consegue il maggior
numero di voti.
5. In caso di parità di voti conseguiti è proclamato
eletto il consigliere che ha conseguito la maggiore
cifra individuale nelle elezioni comunali e, in caso di
ulteriore parità, il più anziano di età; inoltre a
parità di voti, nel caso di una sola minoranza, laddove
uno dei Consiglieri è il candidato Sindaco del Comune,
risulta eletto quest’ultimo. Lo stesso criterio è
adottato per l’elezione del rappresentante della
maggioranza.
6. Le deliberazioni di elezione dei rappresentanti dei
Comuni sono immediatamente esecutive.
7. In caso di morte, dimissioni o di altre cause di
cessazione dalla carica di un componente del consiglio
comunitario, il Comune interessato provvede, entro venti
giorni, alla surroga del rappresentante da sostituire,
con le stesse modalità previste per l'elezione dei
consiglieri comunitari.
8. Le dimissioni vanno indirizzate contestualmente
all'organo rappresentativo comunitario ed al consiglio
comunale di provenienza; sono irrevocabili,
immediatamente efficaci e non necessitano di presa
d'atto. La surroga dei consiglieri dimissionari deve
avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione
delle dimissione stesse.
9. I componenti dell'organo rappresentativo restano in
carica fino alla nomina dei loro successori.
10. In caso di gestione commissariale, i consiglieri
appartenenti al disciolto Consiglio comunale permangono
in carica fino alla nomina dei successori; ove lo
scioglimento consegua a fenomeni di infiltrazione e
condizionamento di tipo mafioso, i consiglieri cessati
decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno
all'organo comunitario.
11. In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i
Comuni appartenenti alla
Comunità provvedono, entro venti giorni dallo
scioglimento, ad una nuova elezione dei
propri rappresentanti.
12. Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria,
l'organo rappresentativo comunitario
provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci
giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina
dei Consigli comunali rinnovati, alla convalida dei
nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali
eletti nella consultazione. A tal fine le deliberazioni
dovranno essere trasmesse nel termine massimo di 30
giorni dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 9
comma 12 della L.R. n. 11/2003. I Consigli conservano le
cariche ricoperte in seno alla Comunità ove, a seguito
di tornata elettorale non ordinaria dei rispettivi
Comuni di appartenenza continuino a rappresentare il
proprio Comune.
13. I casi di ineleggibilità e/o incompatibilità sono
quelli contemplati dal D.L.vo 267/2000 per
i consiglieri degli altri enti locali.
Art. 12 Durata del Consiglio e permanenza
in carica dei Consiglieri
Il Consiglio della Comunità Montana dura in carica sino
all’insediamento di quello successivo, conseguente al
rinnovo dei Consigli comunali alla tornata elettorale
ordinaria.
Continuano a far parte del rinnovato Consiglio i
rappresentanti di quei Comuni che non siano stati
interessati dalla consultazione ordinaria.
A ciascuna tornata elettorale ordinaria il Consiglio
comunitario provvede, nei termini e con
le modalità stabiliti dalla L.R. 05/08/2003 n° 11, alla
convalida degli eletti nelle persone dei Consiglieri
nominati dai Consigli Comunali rinnovati e, con atto
ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il
Consiglio Comunitario.
Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla
elezione degli Organi secondo le modalità di cui al
successivo Art. 15.
In caso di decadenza, di morte, di dimissioni e di
cessazione dall'ufficio per altre cause, di un
componente del Consiglio della Comunità, il Comune
interessato provvede alla surroga nei termini e secondo
le modalità di cui ai successivi commi.
I nuovi eletti restano in carica sino alla durata in
carica del Consiglio Comunale di appartenenza.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Comunità
Montana o la mancata accettazione della nomina, la
decadenza o qualsiasi altra causa di cessazione dalla
carica di Consigliere, sono comunicate dal Consigliere
medesimo al Consiglio Comunale di provenienza ed alla
Comunità Montana.
In caso di mancata accettazione della nomina, dichiarata
nel corso della seduta, il Consiglio Comunale può
procedere ad ulteriore votazione nella seduta medesima,
per la nomina di un nuovo Consigliere.
Le dimissioni sono irrevocabili non necessitano di presa
d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal
Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve
avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione
delle dimissioni, o di cessazione per qualsiasi altra
causa.
Entro 5 giorni dall’esecutività dell'atto deliberativo,
il Sindaco trasmette il provvedimento di surroga al
Consiglio della Comunità Montana, che provvede a sua
volta, alla convalida del nuovo Consigliere nella prima
seduta utile.
Il Consigliere della Comunità Montana decaduto o
dimissionario, resta comunque in carica sino alla
elezione del suo successore.
Il Consigliere che non intervenga a tre sedute
consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, può
essere dichiarato decaduto dal Consiglio della Comunità
Montana, previa contestazione da parte del Presidente
dell'ente, da comunicarsi all'interessato, con
Raccomandata A.R., almeno 10 giorni prima della
convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare
di dichiarazione della decadenza viene comunicata al
Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione
del Consigliere dichiarato decaduto.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici
della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende
dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in
loro possesso, utile al loro mandato. Essi sono tenuti
al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti
dalla Legge.
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni
questione posta a deliberazione del Consiglio. Hanno,
inoltre, diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
Art. 13 Competenze del Consiglio
Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo
politico - amministrativo della Comunità Montana. Esso
ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva;
b) Elezione del Presidente del Consiglio, ove esiste;
c) Statuto dell'Ente, Regolamenti degli uffici, dei
servizi e di altre attività statutarie;
d) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci
annuali pluriennali e relative variazioni, rendiconti e
conti consuntivi, piani pluriennali di sviluppo
socio-economico, programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da
rendere nelle dette materie;
e) Piante organiche e relative variazioni;
f) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di partecipazione;
g) Assunzione di pubblici servizi, costituzione di
istituzioni ed aziende speciali, concessione di pubblici
servizi. Partecipazione a società miste di capitali, tra
pubblico e privato con acquisizioni di quote di
partecipazione anche minoritarie;
h) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
i) Indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
l) Assunzione di mutui ed emissioni di prestiti
obbligazionari;
m) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi per oltre un triennio escluse quelle relative
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
n) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,
non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della Giunta, del
Segretario Generale o di altri funzionari;
o) Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e
la designazione dei rappresentanti della Comunità
Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
p) Convenzioni tra le Comunità Montane ed altre
Comunità, Regioni, Provincie, Comuni ed altri enti ed
enti pubblici e privati; costituzione e modificazione di
forme associative, per la gestione associata di attività
e servizi;
q) Istituzione di Commissioni Consiliari permanenti;
r) Elezione del revisore dei conti e determinazione del
compenso;
s) Elezione del Difensore civico e determinazione del
compenso;
t) Attribuzione ed adeguamento dell’indennità di carica
agli Amministratori e di presenza ai Consiglieri ed ai
membri delle Commissioni;
u) Deliberazione dell'eventuale esercizio provvisorio;
v) Ogni altro atto attribuito dalle leggi alla
competenza consiliare.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle
attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a
ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.
Art. 14 La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da un
numero di 4 Assessori così come previsto dall’art. 11
della Legge Regionale n. 11/2003, di cui uno con
funzioni di Vice Presidente.
Art. 15 Elezione degli Organi esecutivi
Il Consiglio della Comunità Montana elegge il Presidente
e la Giunta Esecutiva con un’unica votazione, sulla base
di un documento programmatico, contenente la lista dei
candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno
un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità, ai
sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 11/2003.
L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità. La
prima seduta deve essere disposta entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte di tutti i
Comuni interessati, dei nominativi dei nuovi eletti nel
Consiglio della Comunità Montana, conseguente alla
tornata elettorale ordinaria di rinnovo dei Consigli
Comunali; ovvero, entro 10 giorni dalla data in cui si è
verificata la vacanza del Presidente o della Giunta o,
in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle
stesse. Nel caso in tale seduta non si proceda, ovvero
non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede
alla indizione di due successive votazioni da tenersi in
distinte sedute e, comunque, entro sessanta giorni dalla
data fissata per la prima convocazione.
A conclusione del dibattito sui documenti programmatici,
gli stessi sono posti a votazione secondo l'ordine
cronologico di presentazione alla Segreteria dell'Ente;
raggiunta la maggioranza richiesta su un documento, non
si procede all'esame degli altri documenti. Essi devono
essere depositati, presso la Segreteria dell'Ente,
almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta del
Consiglio.
Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza
richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le modalità
fissate dall'art. 141 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
In caso di dimissioni, scadenza del mandato o decadenza
del Presidente o di oltre la metà dei suoi componenti,
per qualsiasi caso, decade l'intera Giunta.
Il nuovo Presidente e la nuova Giunta sono eletti con le
procedure e nei termini previsti nel presente articolo.
La convocazione del Consiglio per l'elezione del
Presidente e della Giunta Esecutiva è disposta dal
Presidente uscente, qualora non risulti istituita la
carica di Presidente del Consiglio, con le modalità e
nei termini fissati nel presente articolo.
Sino all'elezione dell'esecutivo, le adunanze sono
presiedute dal Consigliere più anziano d'età.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione
provvede, in via sostitutiva, l’autorità titolare del
controllo sugli organi, il Difensore Civico Regionale,
ai sensi dell’art. 136 del D.L.vo 267/2000.
La surroga di uno o più componenti la Giunta esecutiva,
deve avvenire nella prima seduta del Consiglio
comunitario successivo alla vacanza, a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.
Le dimissioni sono irrevocabili; non necessitano di
presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal
Consiglio la relativa surrogazione.
Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino
all’elezione del successore.
Il Presidente e la Giunta Esecutiva, in caso di
dimissioni, di scadenza del mandato o decadenza, restano
in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero
fino all’insediamento del Commissario.
Le deliberazioni di elezione del Presidente e
dell’Organo esecutivo sono immediatamente esecutive.
Art. 16 Attribuzioni della Giunta esecutiva
La Giunta Esecutiva, ispirandosi ad una visione unitaria
degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti
gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze del Presidente, del Segretario Generale o dei
Dirigenti.
Essa riferisce annualmente sulla propria attività al
Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui
confronti svolge attività propositiva e di impulso.
Può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni con i
poteri del Consiglio, relativamente alle variazioni di
Bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio
entro i 60 giorni successivi, pena la decadenza, entro e
non oltre il 31 Dicembre dell’anno in corso, ai sensi e
con le modalità di cui all’art. 175 del D.L.vo 267/2000.
In caso di mancato esame della deliberazione da parte
del Consiglio entro i 60 giorni, è fatta salva la
possibilità per la Giunta Esecutiva di reiterare gli
atti e sono fatti salvi gli effetti prodotti dagli
stessi, fino alle definitive determinazioni del
Consiglio su di essi, ovvero fino alla eventuale
decisione di mancata ratifica.
Predispone lo schema di bilancio di previsione, la
relazione previsionale e programmatica, lo schema del
bilancio pluriennale, e la relazione di accompagnamento
al Conto Consuntivo dell’anno precedente.
Delibera la misura del contributo finanziario annuale a
carico dei Comuni membri. In caso di mancato
pronunciamento, si intende confermata la misura in
vigore.
Ha competenza su acquisti, alienazioni, locazioni
immobiliari, locazioni finanziarie, permute,
transazioni, liti attive e passive, rinunce, di valore
fino a €. 26.000,00
Gli Assessori sono preposti ai vari rami
dell'Amministrazione della Comunità Montana, raggruppati
per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei
servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti
dei loro assessorati.
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli
atti della Giunta ed individualmente per gli atti dei
loro assessorati, ove non risultino attribuiti alla
responsabilità dei dirigenti.
La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal
Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di
assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza
di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza semplice con la presenza della
maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. E'
vietata l'acquisizione non autorizzata dei processi
verbali della Giunta.
Le delibere della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili.
Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante
affissione nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni di Legge.
Art. 17 Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente. Egli
esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle
leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
La carica di Presidente è cumulabile con quella di
Sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità Montana.
Convoca e presiede il Consiglio, qualora non esista la
carica di Presidente del Consiglio, e la Giunta
Esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno;
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
ed all'esecuzione degli atti.
Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed
alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana
presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell’art.
13 comma 4 della L.R. 11/2003.
Egli è tenuto a riunire il Consiglio (tale compito
spetta al Presidente del Consiglio, se istituito), in un
termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda
un quinto dei componenti del Consiglio, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste, ai sensi
dell’art. 13 comma 5 della L.R. 11/2003.
Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
Statuto e dai Regolamenti.
Coordina l’attività degli Assessori al fine di
assicurare unità di indirizzo politico-amministrativo.
Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri
nei casi e nelle forme previste dalla Legge.
Art. 18 Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della
Giunta Esecutiva nei casi di sua assenza e di
impedimento, nonché nei casi di sospensione
dall'esercizio della funzione determinata per legge.
Art. 19 Il Presidente del Consiglio
Può essere istituita la carica di Presidente del
Consiglio.
Egli è eletto dal Consiglio a maggioranza qualificata
dei 2/3 terzi dei Consiglieri assegnati e dura in carica
per la stessa durata del Consiglio.
Convoca e presiede le sedute del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento, il Consiglio è
convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente.
Egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non
superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei
Consiglieri, inserendo all'Ordine del Giorno le
questioni richieste.
Art. 20 Indennità di funzione
Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti della
Giunta compete l’indennità di funzione (già indennità di
carica), nonché il rimborso delle spese sostenute per il
loro mandato, in misura pari a quella disposta, per
Legge, per il Sindaco del Comune con popolazione montana
più grande dell’Ente, per il Presidente mentre al Vice
Presidente ed agli Assessori competono rispettivamente
il 50% ed il 45% dell’indennità spettante allo stesso.
Al Presidente del Consiglio compete l’indennità di
funzione in misura pari a quella fissata per
l'assessore; non è soggetta a raddoppio. Ai componenti
del Consiglio ed ai membri delle Commissioni consiliari
permanenti e non compete un’indennità di presenza, oltre
al rimborso di spese sostenute per il loro mandato, in
misura pari a quella stabilita per Legge per i
Consiglieri.
Le modifiche ed integrazioni disposte dalla Legge sullo
status giuridico-economico degli Amministratori e dei
Consiglieri dei Comuni di pari popolazione, si applicano
agli Amministratori ed ai Consiglieri della Comunità
Montana.
Art. 21 Sfiducia costruttiva
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva
espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo
dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti
dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove
linee politico-programmatiche, di un nuovo Presidente
della Comunità Montana e di una nuova Giunta.
La mozione viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la
contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.
Art. 22 Commissioni Consiliari permanenti
Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si
avvale di Commissioni Consiliari permanenti e non,
costituite nel suo seno,
Ciascuna Commissione consiliare è formata da un numero
di componenti pari a 5 di cui 2 designati dalle
minoranze.
Il Regolamento ne disciplina le funzioni,
l'organizzazione, il funzionamento e le forme di
pubblicità dei lavori.
Inoltre possono essere costituite Commissioni speciali
per la trattazione di argomenti specifici.
Art. 23 Gruppi Consiliari
In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi
Consiliari.
Entro 10 giorni dalla convalida, ogni Consigliere deve
comunicare alla Segreteria dell'ente l'adesione ad un
Gruppo Consiliare.
I Consiglieri che non vi provvedono, si intendono
assegnati al Gruppo misto e il relativo capogruppo sarà
dagli stessi designato.
I Gruppi Consiliari, entro 10 giorni dalla convalida,
devono esprimere i rispettivi Capigruppo per i fini
indicati dalle leggi e dallo Statuto, dandone
comunicazione scritta alla Segreteria dell'ente. In
mancanza, è considerato Capogruppo il Consigliere più
anziano di età, anche ai fini degli adempimenti di
legge.
I Gruppi Consiliari sono validamente costituiti con un
numero minimo di tre Consiglieri od in alternativa con
un solo consigliere, appartenente ad un gruppo politico
presente nel Parlamento Nazionale e/o Europeo ,
regolarmente autorizzato dalla segreteria politica
provinciale.
Art. 24 Conferenza dei Capigruppo
E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, con la
partecipazione del Presidente della Comunità Montana o
suo delegato.
La Conferenza viene consultata per l'organizzazione dei
lavori consiliari.
Art. 25 Conferenza dei Sindaci
Al fine di realizzare momenti di coinvolgimento delle
Amministrazioni Comunali alle attività della Comunità
Montana, è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata
dai Sindaci o loro delegati di ciascun Comune membro
della Comunità. Essa è presieduta dal Presidente della
Comunità Montana. Si riunisce ogni qualvolta esigenze di
consultazione lo richiedano.
Art. 26 Riunioni di Consiglio
Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in
seduta ordinaria almeno due volte l'anno in occasione
della approvazione del conto consuntivo e del bilancio
di previsione.
Art. 27 Sedute straordinarie
Il Consiglio della Comunità Montana può riunirsi in via
straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, per
iniziativa del Presidente o per richiesta di un quinto
dei Consiglieri in carica.
In quest'ultimo caso la riunione di Consiglio deve aver
luogo entro venti giorni dalla presentazione al
Presidente della richiesta dei Consiglieri, inserendo
all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, istruiti
per essere eventualmente tradotti in deliberazione.
Art. 28 Convocazione del Consiglio della Comunità
Montana
La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal
Presidente dell'Ente, e se istituito dal Presidente del
Consiglio, con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli
argomenti da trattare da inviarsi con raccomandata
almeno cinque giorni prima della data della seduta.
In caso d'urgenza, tramite telegramma, il termine è
ridotto a 24 ore.
L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta
ordinaria o straordinaria del Consiglio della Comunità
Montana, sotto la responsabilità del Segretario
Generale, è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il
giorno precedente a quello stabilito per la prima
adunanza.
Art. 29 Adunanze di prima e seconda convocazione
Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se
non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati
alla Comunità Montana; alla seconda convocazione, che
deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono
valide qualora vi intervenga un terzo dei Consiglieri.
Si considera seduta di seconda convocazione, per ogni
oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che
succede ad una precedente non valida per mancanza di
numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere
fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati
per la prima convocazione. Può essere preannunciata con
l'avviso di prima convocazione. Ogni argomento non
trattato in prima convocazione per mancanza di numero
legale, è considerato di seconda convocazione.
Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il
giorno della seconda, per il caso che si renda
necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è
rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla
prima.
La seduta è dichiarata deserta se trascorsa un’ora da
quella indicata nell’avviso di convocazione non sia
stato raggiunto il numero dei presenti come indicato nel
primo comma del presente articolo.
Art. 30 Nuove proposte di deliberazione
I Consiglieri non possono deliberare alcuna proposta o
questione estranea all'oggetto della convocazione.
Art. 31 Deposito delle proposte di deliberazione
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione
del Consiglio, se non sia stata compresa nell'ordine del
giorno e se gli atti relativi non sono stati depositati
almeno ventiquattro ore prima presso la Segreteria
Generale.
Art. 32 Sedute pubbliche e segrete
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i
casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti
stabilito. La seduta non è pubblica quando si tratti di
questioni concernenti giudizi su persone.
Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di
potere discrezionale per mantenere l'ordine,
l'osservanza delle leggi e la regolarità delle
discussioni e deliberazioni.
Art. 33 Deliberazioni
I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o
per alzata e seduta o per alzata di mano od a mezzo di
sistemi elettronici.
Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a
scrutinio segreto.
I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si
computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la
maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze
diverse stabilite dalla legge.
Le schede bianche e le non leggibili si computano per
determinare la maggioranza dei votanti.
Il verbale delle adunanze deve contenere il numero dei
Consiglieri presenti alla votazione e votanti sui
singoli oggetti, con l'indicazione dei nomi di quelli
astenuti.
Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio,
salvo che la legge disponga altrimenti.
Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza
di tre Consiglieri, resa obbligatoria in caso di
scrutinio segreto, ne riconosce e proclama l'esito. Si
intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza
assoluta dei votanti.
Le deliberazioni del Consiglio, comportanti
modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si
hanno come non avvenute, ove non facciano espressa
menzione della revoca o della modificazione.
Art. 34 Astensioni
Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri devono
astenersi dal prendere parte alle deliberazioni
riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli
organismi cui appartengono, con gli stabilimenti dai
medesimi amministrati, o soggetti alla loro
amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta
d'interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità
dei loro
congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di
conferire impieghi ai medesimi.
Si astengono pure dal prendere parte direttamente o
indirettamente in servizi, esazioni di diritti,
somministrante od appalti di opere nell'interesse degli
organismi cui appartengono o soggetti alla loro
amministrazione, vigilanza o tutela.
Art. 35 Processi verbali delle deliberazioni
I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal
Segretario dell'ente e devono indicare sinteticamente i
punti principali della discussione, il numero dei voti
resi pro e contro ogni proposta, il sistema di
votazione.
I processi verbali sono firmati dal Presidente della
seduta, ovvero dal Presidente del Consiglio, se
nominato, e dal Segretario Generale.
Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia
constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Art. 36 Controllo sugli atti
Per quanto riguarda il controllo sugli atti e sugli
organi della Comunità Montana si applicano le norme
previste per i Comuni e le Province dal Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 Art. 124.
Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante
affissione all’Albo Pretorio, nella Sede dell’Ente, per
15 giorni consecutivi.
Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o
non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive
dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
In caso di scioglimento del Consiglio Comunitario, i
Comuni ricompresi nella Comunità Montana provvedono,
entro 20 giorni dallo scioglimento, ad una nuova
elezione dei propri rappresentanti.
Qualora i Comuni non provvedano entro il suddetto
termine, si applicano le disposizioni del potere
sostitutivo di cui all'art. 136 del D. L.vo 02.08.2000
n. 267.
TITOLO V UFFICI E PERSONALE
Art. 37 Organizzazione degli uffici e del
personale
L'organizzazione degli Uffici e dei servizi della
Comunità Montana si attua in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
nonché secondo principi di professionalità e di
responsabilità della dirigenza. La Comunità Montana
riconosce determinante, per il razionale proseguimento
degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento
professionale e culturale dei propri dipendenti,
promuovendone e favorendo forme di qualificazione e
specializzazione, nei limiti delle risorse previste a
tali fini in Bilancio.
Lo svolgimento dell’attività amministrativa è informato
al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e
di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di
gestione amministrativa attribuiti ai dirigenti.
La Comunità Montana provvede con appositi regolamenti a
disciplinare:
a) la specifica organizzazione degli uffici e dei
servizi;
b) la dotazione organica del personale nelle varie
qualifiche;
c) la responsabilità gestionale dei dirigenti per
l'attuazione degli obiettivi proposti dagli organi
dell'ente nonché le modalità dell’attività di
coordinamento tra il Segretario Generale della Comunità
Montana e i dirigenti;
d) le modalità di conferimento della titolarità degli
uffici.
Arte. 38 Commissione di disciplina
E' istituita la Commissione di disciplina, composta dal
Presidente o suo delegato, che la presiede, dal
Segretario Generale e da un dipendente di ruolo eletto
all'inizio di ogni anno dal personale della Comunità
Montana.
Art. 39 Stato giuridico e trattamento economico
del personale
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei
dipendenti della Comunità Montana è disciplinato in base
ad accordi collettivi nazionali e dal Regolamento
dell'ente.
Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso
al rapporto di pubblico impiego, delle cause di
cessazione dello stesso e delle garanzie del personale
in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali del
personale.
Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo
procedimento, la destituzione d'ufficio e la
riammissione in servizio sono regolati secondo le norme
previste per gli impiegati civili dello Stato e da
contratti nazionali di categoria.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte
da esperti, interni o esterni all'ente, dotati di
qualificata competenza in relazione alle prove
concorsuali e presiedute dal Dirigente dei rispettivi
settori, ed, in mancanza, dal Segretario Generale.
Il Presidente può autorizzare i dipendenti dell'ente
allo svolgimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, di comandi o scavalchi,
presso la Regione, altri Enti locali ed organismi
pubblici, su richiesta degli stessi, secondo le modalità
fissate da apposito Regolamento.
Art. 40 Estensione di disciplina
Le norme del presente Statuto relative agli Uffici ed al
personale della Comunità Montana si applicano anche agli
Uffici ed al personale degli enti dipendenti e dei
Consorzi, salvo quanto diversamente previsto dalla
legge.
Art. 41 Segretario Generale
La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare.
IL suo stato giuridico-economico è disciplinato dai
contratti nazionali e da Regolamento.
Art. 42 Funzioni
Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive
impartitegli dal Presidente della Comunità Montana, da
cui dipende funzionalmente, svolge i seguenti compiti:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l’attività;
b) promuove periodiche conferenze di servizio dei
dirigenti, ove esistono, ovvero dei funzionari e
titolari degli uffici;
c) indirizza, d'intesa con il Presidente, ai dirigenti o
ai funzionari le direttive per assicurare
l’imparzialità, il buon andamento e l'efficienza
dell'azione amministrativa;
d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
e) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
f) esprime il proprio parere, sotto il profilo di
legittimità, su ogni proposta di deliberazione da
sottoporre alla Giunta ed al Consiglio;
g) provvede ai relativi atti esecutivi;
h) è responsabile degli atti e delle procedure attuative
delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio,
unitamente ai dirigenti o funzionari preposti;
i) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
l) può rogare atti e contratti nell'esclusivo interesse
dell'Amministrazione della Comunità Montana;
m) presiede le Commissioni giudicatrici dei concorsi per
il reclutamento del personale dirigente dell'ente e, del
restante personale, se non esiste il rispettivo
dirigente;
n) esercita i poteri disciplinari nel rispetto delle
norme regolamentari;
o) firma gli atti in attuazione dei provvedimenti
deliberativi;
p) adotta gli atti attribuiti dalla legge e dai
regolamenti alla sua competenza;
q) adotta i provvedimenti di mobilità interna
nell'ambito dei regolamenti e degli accordi in materia;
r) adotta atti e provvedimenti a rilevanza esterna, non
riservati agli organi dell'ente ed agli altri dirigenti.
s) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle
leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai
regolamenti;
t) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, può
essere sostituito, nell'ambito dell'organico dell'ente,
su determinazione del Presidente, da dipendente, in
possesso dei medesimi requisiti previsti per la nomina a
Segretario Generale di Comunità Montana.
Art. 43 Dirigenza
La dirigenza della Comunità Montana è composta dal
Segretario Generale e, dai dirigenti di uffici e
servizi, se esistono nell'organico dell'Ente.
Art. 44 Dirigenti
(Da prevedersi secondo le dimensioni di ciascun ente)
Le attribuzioni dei dirigenti concernono la gestione
amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati
dagli organi elettivi della Comunità Montana, cui
spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico
amministrativo.
Spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi e di aree funzionali; i compiti che la legge e
lo Statuto non riservino espressamente alla Giunta ed al
Presidente:
l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno; la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso, secondo le competenze dei rispettivi settori;
la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso; la stipulazione dei contratti.
I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione
agli obiettivi dell'ente, della correttezza
amministrativa, della efficienza della gestione e
dell’imparzialità amministrativa.
Art. 45 Direzione di aree funzionali
Gli incarichi di direzione di aree funzionali, da
individuare con apposita deliberazione consiliare,
possono essere conferiti a tempo determinato dalla
Giunta ai dirigenti appartenenti alla massima qualifica
dirigenziale. Il loro rinnovo è disposto con
provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei
risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi,
in relazione al conseguimento degli obiettivi e
all'attuazione dei programmi nonché al livello di
efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi
dell'ente da lui diretti.
L'interruzione anticipata dell'incarico può essere
disposta con provvedimento motivato, quando il livello
dei risultati conseguiti dal dirigente risulti
inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione
comporta l'attribuzione di un trattamento economico
aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione
dell'incarico.
Art. 46 Collaborazioni esterne ad alto contenuto
professionale
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine,
il regolamento organico del personale può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità.
Art. 47 Incarichi mediante comando, scavalco o
contratto
a tempo determinato
La copertura, anche temporanea, per assenza prolungata,
dimissioni o trasferimento, dei posti di responsabile e
dei dipendenti dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, in attesa di
espletamento del concorso, può avvenire per comando o
scavalco da altri enti del comparto, ovvero mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
privato, fermi restando i requisiti e le retribuzioni
richiesti dalla qualifica da ricoprire.
TITOLO VI SERVIZI
Art. 48 Servizi pubblici Comunitari
La Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze,
provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte
a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità territoriale.
La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici di
competenza in una delle seguenti forme, in attuazione
dell'art. 3 del presente Statuto:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzioni;
e) a mezzo di società di capitali o cooperative;
f) a mezzo di consorzi;
g) a mezzo di convenzioni.
Art. 49 Contratti
La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita
deliberazione. La relativa disciplina è riservata ad
apposito Regolamento.
TITOLO VII CONTABILITA' E FINANZA
Art. 50 Ordinamento finanziario e contabile
L'ordinamento finanziario e l'ordinamento contabile
della Comunità Montana sono riservati alle leggi dello
Stato, della Regione ed al Regolamento di contabilità.
Arte. 51 Revisione contabile
Il Consiglio della Comunità Montana elegge un revisore
contabile a cui è riservata l’attività di revisione
economico – finanziaria, scelto ai sensi dell’art. 234
comma 2 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
Il Consiglio, con il Regolamento di contabilità,
disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali
dell'ufficio di revisore e ne specifica le attribuzioni
nell'ambito dei principi generali della legge e del
presente Statuto.
L'incarico viene disciplinato da apposito atto di
convenzione, in cui viene fissato anche il compenso.
L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutività
della delibera ed è rieleggibile per una sola volta.
Art. 52 Tesoreria
La Comunità Montana ha un tesoriere ed il relativo
servizio deve essere affidato ai sensi degli artt. 208
comma a) e b) e 210 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n.
267.
Art. 53 Azione di responsabilità
L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di
cinque anni dalla commissione del fatto in conformità
alle statuizioni di legge. La responsabilità degli
amministratori e del personale
della Comunità Montana è personale e non si estende agli
eredi.
Art. 54 Spese legali
La Comunità Montana, anche a tutela dei propri diritti
ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti di un suo amministratore, del Segretario
Generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti
direttamente connessi all'espletamento delle funzioni
del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, in
conformità alle direttive emanate dagli organi
competenti, assume a suo carico, a condizione che non
sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa
sin dall'avvio del procedimento. Il patrocinatore legale
incaricato dell'assistenza in giudizio dovrà essere di
comune gradimento.
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti
commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripetere
dall'amministratore o dipendenti tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 Deliberazione sullo Statuto
Lo Statuto e la sua eventuale revisione sono deliberati
con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri
assegnati alla Comunità Montana. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta la votazione ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo
Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 56 Approvazione
Lo Statuto approvato dal Consiglio viene pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed affisso
all’Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni
membri ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. n.
11/2003.
Art. 57 Entrata in vigore
Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua
affissione all’Albo Pretorio della Comunità Montana, ai
sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. 11/2003. Da tale
momento cessa l'applicazione dello Statuto vigente.
Art. 58 Revisione dello Statuto
Nessuna revisione dello Statuto può essere deliberata se
non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in
vigore o dall'ultima modifica.
Le proposte di revisione respinte dal Consiglio non
possono essere rinnovate prima di un anno.
La revisione dello Statuto è ammessa al di fuori di
alcun termine per effettive esigenze di adeguamento a
sopravvenute leggi statali e regionali.
Le disposizioni di legge modificative o integrative
delle norme del presente Statuto, sono immediatamente
applicabili ed efficaci, nelle more della loro
introduzione nello Statuto, nel rispetto della gerarchia
delle fonti.
Art. 59 Rinvio
Sino a quando non entreranno in vigore il presente
Statuto ed i regolamenti previsti, continueranno ad
applicarsi le norme statutarie e regolamentari vigenti,
in quanto compatibili.
Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei suoi
regolamenti si applicano le vigenti norme statali,
regionali, nonché le altre disposizioni in vigore per i
Comuni e le Province, in quanto compatibili alla
Comunità Montana. |